Capo II
Art. 9
9 / 18Teatri di tradizione
In vigore dal 18 apr 2002
1. I teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nel territorio delle rispettive province.
2. I teatri di tradizione sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:
a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione;
b) produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalità, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale o triennale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche. Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il settanta per cento dell'attività per la quale viene richiesto il contributo;
c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo richiesto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-02-08;47#art-9