Art. 9 · Teatri di tradizione
Capo II

Art. 9

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Teatri di tradizione

In vigore dal 18 apr 2002
1. I teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nel territorio delle rispettive province. 2. I teatri di tradizione sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti condizioni: a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione; b) produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalità, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale o triennale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche. Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il settanta per cento dell'attività per la quale viene richiesto il contributo; c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo richiesto.
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