Capo I
Art. 7
7 / 18Erogazione del contributo. Controlli
In vigore dal 15 nov 2002
Erogazione del contributo.
Controlli
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta.
2. L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:
a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;
b) gli incassi determinati dall'attività artistica;
c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui all';
d) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
e) il personale stabilmente impiegato.
4. L'erogazione dell'importo del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all', comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.
5. L'amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
6. L'importo del contributo è fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta. Per le attività triennali è possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico triennale.
7. Il soggetto beneficiario è tenuto a svolgere un'attività quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attività sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, un aumento o una diminuzione non superiori al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attività prevista nel periodo di riferimento, la stessa potrà essere aumentata o diminuita nella residua parte del triennio.
8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-02-08;47#art-7