Art. 10 · Attività concertistiche stabili. Istituzioni concertistico-orchestrali
Capo II

Art. 10

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Attività concertistiche stabili. Istituzioni concertistico-orchestrali

In vigore dal 18 apr 2002
Attività concertistiche stabili. Istituzioni concertistico-orchestrali 1. Le istituzioni concertistico-orchestrali, di seguito denominate "istituzioni", sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale. 2. Le istituzioni sono ammesse al contributo se ricorrono le seguenti condizioni: a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altre istituzioni concertistico-orchestrali; b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico medesimo con riferimento al periodo di attività; c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale o triennale, che consideri anche la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale e che assicuri la continuità con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attività, ed una media di nove concerti al mese. Ai fini del raggiungimento del limite minimo di attività, possono essere ammessi, per non più del trenta per cento, i concerti svolti presso altri organismi ospitanti sovvenzionati dallo Stato, nonché in paesi dell'Unione europea; d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto; e) ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività di produzione.
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