Art. 8 · Mancata presentazione alla prova d'esame scritta
Capo III

Art. 8

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Mancata presentazione alla prova d'esame scritta

In vigore dal 6 gen 2007
1. L'ispettore che, regolarmente convocato anche ai sensi dell', comma 3, qualunque sia la causa, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento della prova d'esame scritta, sarà considerato rinunciatario ed escluso dalle procedure di valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione. 2. Per la prova d'esame scritta, la commissione giudicatrice redige appositi elenchi nominativi, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori risultati assenti.

Note all'articolo

  • Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-01-17;58#art-8