Art. 8 · Riconoscimento ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari
Titolo II

Art. 8

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Riconoscimento ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari

In vigore dal 19 giu 2018
1. I diplomi rilasciati dalle scuole riconosciute al termine dei corsi di studio di cui all' consentono l'accesso ai corsi di laurea magistrale appartenenti alla classe delle lauree magistrali in traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui all'allegato al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157, supplemento ordinario n. 155 del 6 luglio 2007, relativo alle classi di laurea magistrale, con le modalità di cui all' dello stesso decreto. 2. I competenti organi accademici degli atenei valutano i crediti formativi acquisiti dallo studente nei corsi di cui all' del presente regolamento ai fini del proseguimento degli studi nei corsi di laurea appartenenti alle classi delle lauree universitarie determinate con il decreto del Ministro 4 agosto 2000, ai sensi dell', comma 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro 3 novembre 1999, n. 509, e dell' del citato decreto del Ministro 4 agosto 2000.

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