Titolo I
Art. 4
4 / 14Effetti del riconoscimento
In vigore dal 19 giu 2018
1. Il provvedimento di riconoscimento abilita la Scuola ad istituire e ad attivare corsi di diploma per mediatori linguistici e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi da ammettere al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.
2. Le scuole riconosciute ai sensi del precedente comma sono rette da uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle scuole stesse, prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonché le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. Tra gli organi deve essere previsto un Comitato tecnico-scientifico composto da almeno tre esperti, di cui un docente universitario, esterno alla scuola, inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di cui all', comma 2, lettera a), con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti.
3. Il Comitato di cui al comma 2 presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola e sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonché sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione. La mancata presentazione al Ministero della relazione per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare le relazioni predette entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, da adottare con motivato decreto del direttore generale del Servizio.
4. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità di cui all', comma 4, il Ministero dispone, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso le scuole.
5. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneità, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della Commissione. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Con provvedimento del direttore generale del Servizio, su istanza delle scuole interessate e previo parere favorevole della Commissione di cui all', è autorizzato il trasferimento della sede. Il trasferimento della responsabilità legale delle stesse è comunicato al Ministero per la presa d'atto.
Note all'articolo
- Il Decreto 3 maggio 2018, n. 59 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Per i fini di cui al comma 1, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto, assume la denominazione di Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, quale organo della scuola con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola stessa, nonche' di valutazione dei risultati scientifici e didattici conseguiti, sia al primo che al secondo ciclo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2002-01-10;38#art-4