Art. 1
1 / 2Ambito di applicazione
In vigore dal 6 mar 2002
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001, notificata con n. C 2492, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2003/2004;
Vista la precedente decisione 227/2000/CE della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. 599/2000/CE, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia per la campagna 2000/2001;
Visto il regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, recante disposizioni applicative del regime di aiuto alla produzione di olive da tavola, in attuazione della richiamata decisione 227/2000/CE;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunità europea in materia di politica agricola comune;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, relativi all'istituzione dell'AGEA ed alla soppressione dell'AIMA;
Rilevato che le disposizioni delle sopra citate decisioni comunitarie risultano formalmente e sostanzialmente identiche, salvo consequenziali adattamenti minimi;
Ritenuto di potere confermare anche per le campagne da 2001/2002 a 2003/2004 le disposizioni recate dal richiamato regolamento ministeriale n. 217/2000, intendendosi i richiami alla decisione 227/2000/CE sostituiti con la decisione 2001/658/CE;
Rilevata l'urgenza di assicurare l'applicazione della decisione comunitaria 2001/658/CE sin dall'inizio della campagna di commercializzazione 2001/2002;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001 e rilevata la intervenuta scadenza del termine del 30 settembre 2001 previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della citata decisione 2001/658/CE;
Vista la nota n. H-2577 del 22 novembre 2001, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui agli del regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, sono estese alla concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2003/2004, in attuazione della decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001.
2. Le imprese di trasformazione riconosciute ai sensi della decisione 227/2000/CE per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e che intendono continuare ad operare nell'ambito del regime di aiuto di cui al comma 1, comunicano, secondo le stesse modalità previste dal regolamento ministeriale n. 217/2000, tale intendimento alla competente regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, precisando eventuali variazioni intervenute rispetto alle condizioni ed ai requisiti previsti dalla decisione 2001/658/CE. Tali variazioni riguardano in particolare la capacità di trasformazione ed il relativo peso medio delle olive da tavola trasformate, nonché lo stato dettagliato delle scorte come previsto dall'articolo 4 della decisione 2001/658/CE.
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2001-11-22;486#art-1