Art. 2
2 / 7Requisiti e procedure di iscrizione
In vigore dal 3 ago 2017
1. Le associazioni costituite e operanti da almeno un anno, che svolgano attività di utilità sociale ai sensi dell' della legge e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano ai requisiti indicati nell' della legge, possono chiedere l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, presentando domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - corredata da:
a) atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto dell'associazione, corredato, se necessario, da un documento a carattere transitorio di integrazione del medesimo con le previsioni statutarie di cui all' della legge. Tale documento deve essere deliberato dall'organismo nazionale competente che recepisca come vincolanti dette previsioni, impegnando l'associazione a procedere alla modifica dello statuto tempestivamente e comunque non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione;
b) indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale;
c) nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;
d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente dati relativi a:
modello organizzativo e livelli di responsabilità degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche;
numero totale degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di consentire la loro piena partecipazione;
indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.
2. La domanda è inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In merito all'iscrizione al Registro nazionale provvede il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2001-11-14;471#art-2