Art. 5 · Trasmissione dei dati relativi alla revoca delle autorizzazioni

Art. 5

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Trasmissione dei dati relativi alla revoca delle autorizzazioni

In vigore dal 5 mag 2002
Trasmissione dei dati relativi alla revoca delle autorizzazioni 1. Nei casi di cui all' della legge 15 dicembre 1990, n. 386, il trattario trasmette alla sezione centrale dell'archivio i seguenti dati: a) le generalità di coloro che hanno sottoscritto l'assegno, quando per l'emissione del titolo è richiesta la firma congiunta; b) le generalità del delegante nel caso di delega di traenza; c) la denominazione o la ragione sociale dell'ente, anche privo di personalità giuridica, nel caso di assegno emesso in nome e per conto di quest'ultimo. 2. Quando il traente non è identificabile il trattario non effettua alcuna trasmissione di dati all'archivio.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-11-07;458#art-5