Art. 12 · Accesso dei privati

Art. 12

12 / 17

Accesso dei privati

In vigore dal 5 mag 2002
1. Chiunque, per finalità connesse all'applicazione della disciplina in materia di assegni bancari e postali e di carte di pagamento, può accedere ai dati non nominativi contenuti nell'archivio per il tramite delle banche, degli uffici postali, degli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento ovvero della Banca d'Italia. Tali dati sono pubblicati con cadenza periodica dalla Banca d'Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-11-07;458#art-12