Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 4 gen 2002
1. I componenti rimangono in carica per la durata di quattro anni e non sono rieleggibili. 2. Le dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione che le inoltra al Ministro della salute.
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urn:nir:ministero.salute:decreto:2001-10-31;440#art-4