Art. 2
2 / 3Domanda di ammissione al contributo
In vigore dal 2 dic 2001
1. Le emittenti televisive locali indicate dall', comma 1, del presente decreto, che intendono beneficiare del contributo previsto dall'articolo 23 della legge, devono inviare al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione 7 - Viale America, 201 - 00144 Roma, apposita domanda a mezzo raccomandata postale ovvero per fax, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è presentata la domanda.
Per l'ottenimento del contributo previsto per l'anno 2000, la domanda va inviata entro il 31 dicembre 2001.
2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del contributo:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare dell'emittente;
b) la dichiarazione che il richiedente è titolare di emittente legittimamente operante alla data del 1 settembre 1999;
c) la descrizione degli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione dell'emittente con l'indicazione delle spese sostenute, dettagliatamente documentate a mezzo di originale delle fatture e indicazione degli estremi dei pagamenti effettuati. Nel caso di spese sostenute per più categorie, va indicato anche il totale delle spese complessivamente sostenute;
d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Storico versioni
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