Art. 7 · Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande

Art. 7

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Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande

In vigore dal 27 ott 2001
l. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui all', il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali comunica, con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle domande accolte con l'indicazione del contributo concesso.
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