Art. 2
2 / 2Autonomia didattica
In vigore dal 3 nov 2001
1. Le università di Perugia e Siena istituiscono corsi destinati a stranieri da realizzare anche con l'ausilio delle nuove tecnologie educative e a distanza. I predetti corsi sono organizzati anche mediante convenzione con altre università, nonché da consorzi di cui fanno parte le stesse università di Perugia e Siena.
2. Le università di cui al comma 1 organizzano, altresì, corsi di studio aperti anche a cittadini italiani, e specificamente finalizzati:
a) alla formazione di personale operante nelle istituzioni italiane all'estero o in progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
b) alla formazione di operatori socio-assistenziali per l'integrazione degli stranieri per fini di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per gli altri casi in cui sia richiesta, ai fini predetti, una specifica preparazione multilinguistica e multiculturale;
c) alla formazione nel campo delle scienze del linguaggio, della comunicazione e dell'informazione in contesto internazionale e interculturale.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti in conformità alle disposizioni previste dal regolamento ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 luglio 2001
Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Istruzione, università e ricerca, foglio n. 265;
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2001-07-19;376#art-2