Art. 4 · Valutazione delle prove d'esame

Art. 4

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Valutazione delle prove d'esame

In vigore dal 21 lug 2001
1. Alle prove d'esame sono attribuiti complessivamente 40 punti così suddivisi: 20 punti per la discussione prevista, all', comma 1, della relazione sulle attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione; 20 punti per l'illustrazione della progettazione realizzata dal candidato in sede di prova scritta prevista dall', comma 2. 2. Superano ciascuna prova i candidati che abbiano riportato non meno di quattordici ventesimi.
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