Art. 4
4 / 10Valutazione delle prove d'esame
In vigore dal 21 lug 2001
1. Alle prove d'esame sono attribuiti complessivamente 40 punti così suddivisi:
20 punti per la discussione prevista, all', comma 1, della relazione sulle attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione;
20 punti per l'illustrazione della progettazione realizzata dal candidato in sede di prova scritta prevista dall', comma 2.
2. Superano ciascuna prova i candidati che abbiano riportato non meno di quattordici ventesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2001-06-04;268#art-4