Art. 7 · Mutuo agevolato
Capo I

Art. 7

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Mutuo agevolato

In vigore dal 3 ago 2001
1. L'ammontare del mutuo agevolato, il tasso di interesse e la durata del piano di ammortamento sono determinati in sede di ammissione ai benefici entro i limiti consentiti dall'applicazione del de minimis. 2. Il mutuo agevolato è posto in ammortamento dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'erogazione del saldo del capitale mutuato. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente erogate nella misura del tasso agevolato. 3. Il tasso di interesse sulle operazioni di mutuo agevolato relative alle misure di cui ai capi II e III è pari al trenta per cento del tasso di riferimento vigente alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. Per la misura di cui al capo IV il tasso di interesse è pari al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione alle agevolazioni, ridotto in misura compatibile con il limite de minimis. 4. Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate trimestrali costanti posticipate, da versare entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni rata. 5. In caso di ritardo nei versamenti viene applicato sulla somma dovuta un interesse di mora pari all'intero tasso di riferimento vigente alla data di scadenza della rata non pagata. In tal caso Sviluppo Italia può sospendere le erogazioni delle agevolazioni in corso. 6. In caso di investimenti realizzati in misura inferiore a quella prevista nel progetto approvato, l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento dal 1 gennaio dell'anno successivo. 7. I beneficiari dei mutui agevolati già concessi ai sensi dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in regola con le modalità di restituzione previste dal piano di ammortamento, possono chiedere, entro il termine che sarà loro comunicato da Sviluppo Italia, la rideterminazione del piano di ammortamento con l'applicazione dei criteri di cui al comma 4.
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