Art. 5 · Deliberazione di ammissione alle agevolazioni
Capo I

Art. 5

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Deliberazione di ammissione alle agevolazioni

In vigore dal 3 ago 2001
1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all', Sviluppo Italia delibera l'ammissione alle agevolazioni richieste o il rigetto della domanda, dandone comunicazione scritta agli interessati. 2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, la misura incentivante riconosciuta ed i benefici concessi, indica la natura de minimis dell'agevolazione e stabilisce le spese ammesse, i tempi per l'attuazione dell'iniziativa e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-5