Art. 29 · Benefici finanziari per la gestione
Capo IV

Art. 29

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Benefici finanziari per la gestione

In vigore dal 3 ago 2001
1. Le agevolazioni di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono concedibili, nei limiti di applicazione del de minimis, per il primo anno di attività.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-29