Capo IV
Art. 27
27 / 33Benefici finanziari per gli investimenti
In vigore dal 3 ago 2001
1. Le agevolazioni di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento e sono determinati nei limiti consentiti dall'applicazione del de minimis.
2. Il mutuo ha una durata non superiore a dieci anni ed è restituito con le modalità di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-27