Art. 25 · Benefici reali
Capo III

Art. 25

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Benefici reali

In vigore dal 3 ago 2001
1. Le agevolazioni di cui all', comma 1, lettera c) del decreto legislativo, finalizzate all'assistenza al beneficiario in materie tecnico-gestionali nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, sono concedibili per periodo massimo di un anno.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-25