Art. 22 · Modalità di erogazione dei contributi per gli investimenti
Capo III

Art. 22

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Modalità di erogazione dei contributi per gli investimenti

In vigore dal 3 ago 2001
1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al venti per cento del totale dei contributi concessi in conto investimenti. 2. Effettuati gli investimenti, il beneficiario può chiedere l'erogazione a saldo dei contributi, presentando la documentazione prevista dal contratto. 3. L'erogazione a saldo ha luogo a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-22