Art. 21 · Benefici finanziari per gli investimenti
Capo III

Art. 21

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Benefici finanziari per gli investimenti

In vigore dal 3 ago 2001
1. Le agevolazioni di cui all', comma 1, lettera a) del decreto legislativo, sono concesse per l'acquisto documentato di beni di investimento e sono determinate nei limiti consentiti dall'applicazione della regola de minimis. 2. Il mutuo ha una durata non superiore a sette anni ed è restituito con le modalità indicate all'.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-21