Art. 13 · Controlli e revoca delle agevolazioni
Capo I

Art. 13

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Controlli e revoca delle agevolazioni

In vigore dal 3 ago 2001
1. Sviluppo Italia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche dirette ad accertare la permanenza in capo ai beneficiari dei requisiti di legge. 2. Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno ovvero negli altri casi previsti dalle disposizioni del decreto legislativo e del presente regolamento, Sviluppo Italia delibera la revoca delle agevolazioni concesse e provvede, con criteri di economicità, al recupero dei contributi erogati.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-13