Art. 3 · Dichiarazione sostitutiva unica e determinazione del nucleo familiare

Art. 3

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Dichiarazione sostitutiva unica e determinazione del nucleo familiare

In vigore dal 22 ago 2001
1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal seguente: "1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima.". 2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal seguente: "2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell', comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresì parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall', comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.". 3. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole "ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti" sono sostituite dalle seguenti: "l'assegno per il nucleo familiare è concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a L. 20.000".
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