Art. 8
8 / 8Norme transitorie e finali
In vigore dal 12 ago 2001
1. Ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi di cui al presente decreto, fino all'adozione di ulteriori disposizioni regionali continuano ad applicarsi le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000.
2. Le strutture per anziani già operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con capacità ricettiva superiore a quella fissata nell'allegato A al presente provvedimento e con camere fino ad un massimo di quattro posti letto, non possono in nessun caso aumentare la capacità ricettiva e devono comunque organizzare la propria attività per nuclei funzionali fino a trenta ospiti.
3. Le regioni, nell'ambito delle norme di cui all', comma 2, adottano i tempi e le misure volte al definitivo superamento degli istituti per minori con particolare riguardo ai requisiti minimi richiesti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 328 del 2000.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 maggio 2001
Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 338
Storico versioni
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