Art. 2 · Competenza degli uffici

Art. 2

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Competenza degli uffici

In vigore dal 2 ago 2007
1. L'istanza di interpello è presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. 2. In deroga alla disposizione del comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, nonché i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 500 miliardi di lire, presentano l'istanza di interpello alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate. 3. Per i tributi la cui gestione è attribuita all'Agenzia del territorio, l'istanza di interpello è presentata alla Direzione compartimentale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. 4. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle dogane, l'istanza di interpello è presentata alla Direzione compartimentale territorialmente competente per la soluzione del caso particolare. 4-bis. Per i tributi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'istanza di interpello è presentata, in materia di giochi, all'Ufficio regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, fatta eccezione per coloro i quali abbiano conseguito nel precedente anno solare un volume di raccolta delle giocate non inferiore a 500.000,00 euro, i quali sono tenuti a presentare la predetta istanza alla Direzione per i giochi; per i tributi in materia di tabacchi lavorati l'istanza di interpello è presentata alla Direzione per le accise, fatta eccezione per i casi di verbalizzazione per contrabbando da parte della polizia giudiziaria, per i quali l'istanza è presentata all'Ufficio regionale competente per territorio in relazione al luogo in cui è stato commesso l'illecito.

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