Art. 7 · Graduatoria e priorità

Art. 7

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Graduatoria e priorità

In vigore dal 16 lug 2003
1. La graduatoria è redatta sulla base dei seguenti punteggi: a) qualità dell'iniziativa, riguardante la capacità dei soggetti coinvolti ad attuare l'iniziativa, la compatibilità dell'iniziativa con la realtà locale, la coerenza degli obiettivi, dei risultati e delle attività previste, la pertinenza, la congruità e l'opportunità della spesa (fino a 60 punti); b) iniziative aventi ad oggetto interventi di assistenza tecnica e/o consulenza diretta agli organi di Governo dei Paesi beneficiari nel settore dell'economia o in quelle delle infrastrutture (20 punti); c) LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 13 MAGGIO 2003, N. 176; d) iniziative per le quali è prevista una partecipazione finanziaria da parte di soggetti pubblici... del Paese beneficiario pari o superiore al 10 per cento del costo globale dell'iniziativa (10 punti); e) iniziative proposte da soggetti senza fini di lucro, da associazioni di categoria, consorzi, società consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente (10 punti). Detta priorità non è riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la relazione finale di altri progetti finanziati per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992; f) iniziative complementari ad altre per le quali sono stati deliberati un finanziamento o una partecipazione societaria ai sensi della legge 24 aprile 1990 n. 100 e dell' della legge 2 gennaio 1991, n. 19 e dell' della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (10 punti); g) iniziative complementari ad... altra analoga iniziativa finanziata da istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte (10 punti); h) LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 13 MAGGIO 2003, N. 176; i) LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 13 MAGGIO 2003, N. 176; l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorità strategica in base alle linee direttive sulla attività promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti); m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti); n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti). 2. Sono escluse dalla graduatoria le iniziative che, relativamente al comma 1, lettera a), abbiano riportato un punteggio inferiore a quarantadue. 3. La valutazione di cui al comma 1, lettera a) può essere condizionata ad un eventuale riduzione degli importi di spesa indicati nel preventivo, qualora gli stessi non risultino congrui. 4. Il finanziamento massimo attribuibile ad una o più iniziative riguardanti lo stesso Paese non può assorbire un importo superiore al 20 per cento della dotazione finanziaria assegnata annualmente allo stato di previsione del Ministero per le iniziative di cui alla legge. 5. Al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra i vari Paesi dei benefici previsti dalla legge, il Comitato di valutazione provvede: a) in presenza, per lo stesso Paese, di iniziative similari che si concentrino su uno stesso specifico settore, ad inserire nella graduatoria esclusivamente l'iniziativa comparativamente più valida e, in presenza di ex-aequo, a richiedere la preferenza alle competenti autorità del Paese beneficiario; b) in presenza di piu iniziative riguardanti lo stesso Paese, ad escludere dalla graduatoria le iniziative con minore punteggio che, se finanziate, comporterebbero il superamento dell'ammontare massimo per Paese indicato al comma 4. 5-bis. La graduatoria è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.

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urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2001-04-19;171#art-7