Art. 4 · Domanda di contributo

Art. 4

4 / 15

Domanda di contributo

In vigore dal 16 lug 2003
1. La Domanda di ammissione al contributo, redatta in bollo secondo il modello di cui all', deve essere presentata al Ministero o eventualmente allo sportello, qualora sia stata stipulata una specifica intesa con il Ministero. 2. La Domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro il 30 aprile di ogni anno,, salvo quanto stabilito dall'.. Qualora la domanda sia trasmessa per mezzo raccomandata in plico postale, fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante. 3. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti: a) l'indicazione del soggetto richiedente con specificazione del legale rappresentante ovvero del titolare della ditta individuale, nonché l'assenza di stato di fallimento e di condanne penali e di procedimenti penali a carico del legale rappresentante ovvero del titolare; b) per le piccole e medie imprese la conformità ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria...; c) che l'iniziativa non usufruisce di altri contributi previsti dalla legge n. 212, e che la stessa ha o non ha fruito, di altro contributo pubblico di organismi nazionali o internazionali, con l'indicazione dell'ammontare dell'eventuale contributo; d) l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, il numero di un apposito conto corrente, sul quale verranno effettuati i pagamenti delle spese relative all'iniziativa e versato l'eventuale anticipo richiesto nonché l'impegno a tenere contabilità separata per la gestione dell'iniziativa. 3-bis. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di concessione del contributo i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana. 4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità: a) la scheda tecnica, di cui all', compilata in tutte le sue parti..., contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa; b) la scheda di partecipazione dei partner interessati, debitamente sottoscritta; c) l'atto costitutivo e lo statuto, ove esistenti; d) ogni altra documentazione attestante i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione dei coefficienti di priorità di cui all'. 4-bis. Tutta la documentazione deve essere rilegata in un plico fornito di indice e numerazione elle pagine e presentata in triplice copia. La scheda tecnica deve essere presentata anche su supporto informatico e le relative tabelle elaborate in excel o programma compatibile. 5. L'iniziativa, a pena di inammissibilità, deve essere oggetto di una dichiarazione di interesse alla realizzazione della stessa, rilasciata dall'Autorità governativa competente nel Paese oggetto dell'intervento. La dichiarazione di interesse deve contenere i principali riferimenti volti ad individuare l'iniziativa, è richiesta dal Ministero ai beneficiari per i progetti ritenuti ammissibili al contributo, i quali sono tenuti a trasmettere l'assenso Paese entro trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione inviata per lettera raccomandata. Qualora l'assenso Paese non pervenga entro il predetto termine, il progetto è escluso dal contributo e sostituito dai progetti collocati in graduatoria in posizione immediatamente inferiore. 6. La domanda e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua italiana. I documenti riguardanti i partner esteri devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana che, per le lingue diverse dal francese e dall'inglese, deve rivestire carattere ufficiale.

Note all'articolo

  • Il Decreto 9 maggio 2002 (in G.U. 21/5/2002, n. 117) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la presentazione delle domande di contributo, a valere sulla legge 26 febbraio 1992, n. 212, fissato dal decreto 19 aprile 2001, n. 171, al 30 aprile 2002, e' prorogato al 15 giugno 2002. Conseguentemente il termine per la presentazione delle domande di contributo, indicato nella circolare n. 603072 del 28 marzo 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2002) deve intendersi anch'esso prorogato al 15 giugno 2002".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2001-04-19;171#art-4