Art. 8
8 / 12Imposta sostitutiva
In vigore dal 8 mag 2001
1. L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell' della legge, rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ipotesi in cui il saldo attivo sia ridotto per copertura di perdite d'esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-04-13;162#art-8