Art. 4
4 / 12Rivalutazione per categorie omogenee
In vigore dal 8 mag 2001
1. Ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata per ciascun bene nel relativo inventario o, per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata, nel prospetto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge.
2. Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
4. Per i beni immateriali la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascuno di essi.
5. Gli immobili vanno considerati separatamente dai beni mobili iscritti in pubblici registri e, ai fini della classificazione in categorie omogenee, si distinguono in aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, nonché fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 40, comma 2, primo periodo del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo del citato testo unico.
Gli impianti e i macchinari ancorchè infissi al suolo sono raggruppati in categorie omogenee secondo i criteri indicati nel precedente comma 3.
6. I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono, ai fini della classificazione in categorie omogenee, in aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro.
7. I beni a deducibilità limitata di cui agli articoli 67, comma 10-bis e 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea.
8. La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti.
Storico versioni
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