Art. 3

Art. 3

3 / 4
In vigore dal 4 ago 2001
1. Sui certificati dei ciclomotori e sulle carte di circolazione dei motocicli e delle motocarrozzette conformi alle prescrizioni del presente decreto è annotata la dicitura "Veicolo dotato di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza). Il conducente è esentato dall'uso del casco protettivo a condizione che indossi le cinture di sicurezza".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:2001-04-11;298#art-3