Art. 2

Art. 2

2 / 4
In vigore dal 4 ago 2001
1. L'omologazione nazionale prevista all' è concessa a domanda del costruttore esclusivamente nel caso di ciclomotori a due ruote, di motocicli a due ruote e di motocarrozzette conformi alle prescrizioni tecniche stabilite nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio 92/61/CEE concernente la omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. 2. Ai fini della omologazione nazionale prevista all' possono essere accettate le certificazioni rilasciate o convalidate dalle autorità omologanti degli Stati membri della Unione europea e dei Paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio economico europeo sulla base di prove effettuate in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite nell'allegato I al presente decreto. 3. Le certificazioni di cui al precedente comma devono essere redatte in conformità al modello riportato nell'allegato II al presente decreto. 4. Per tutti gli altri aspetti concernenti le caratteristiche tecniche del veicolo fa fede l'atto di omologazione CE rilasciato in conformità alle disposizioni della direttiva 92/61/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:2001-04-11;298#art-2