Art. 1
1 / 4In vigore dal 4 ago 2001
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che, modificando l'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, di seguito indicato "Codice della strada", fissa la nuova disciplina dell'uso del casco protettivo per i conducenti dei veicoli a due ruote stabilendo esenzioni per i conducenti "di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote purchè dotati di cellula di sicurezza a prova di crash nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'uso del veicolo in condizioni di sicurezza", rinviando al regolamento la definizione dei requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi di sicurezza;
Visti gli articoli 71 e 75 del "Codice della strada" che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a emanare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei dispositivi di equipaggiamento nonché in materia di verifiche tecniche da effettuare sugli stessi ai fini di accertarne la idoneità alla circolazione stradale;
Visto l'articolo 53 del "Codice della strada" nel quale sono definiti i motoveicoli;
Espletata la procedura di informazione prevista in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge n. 317 del 21 giugno 1986, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del 5 aprile 2001, n. DAGL1/1.1.4/31890/4.11.95);
Adotta
il seguente regolamento:
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1. I ciclomotori i motocicli e le motocarozzette muniti di cellula di sicurezza, di sistemi di ritenuta e didispositivi atti a garantirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza da parte di conducenti privi di casco protettivo, sono soggetti ad omologazione nazionale da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le procedure stabilite dal decreto n. 94 del 16 gennaio 1995 a seguito dell'esito positivo degli accertamenti effettuati sulla base delle prescrizioni tecniche definite nell'allegato I al presente decreto.
2. L'omologazione nazionale di cui sopra è facoltativa ed è finalizzata ai soli aspetti concernenti l'utilizzazione dei veicoli elencati al precedente comma da parte di conducenti privi di casco e costituisce una appendice nazionale alla omologazione CE definita dalla direttiva del Consiglio 92/61/CEE recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994, oggi in armonizzazione obbligatoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:2001-04-11;298#art-1