Titolo I
Art. 8
8 / 37Prova preliminare
In vigore dal 5 lug 2001
1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, l'ammissione alle prove d'esame può essere preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da Predispone, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.
4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;236#art-8