Art. 8 · Prova preliminare
Titolo I

Art. 8

8 / 37

Prova preliminare

In vigore dal 5 lug 2001
1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, l'ammissione alle prove d'esame può essere preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. 2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da Predispone, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi. 4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica. 5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;236#art-8