Art. 6 · Commissione esaminatrice
Titolo I

Art. 6

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Commissione esaminatrice

In vigore dal 5 lug 2001
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame è composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C ( posizione economica C2 ). 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 4. La commissione è nominata con decreto del capo del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.
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