Art. 33 · Graduatoria
Capo II

Art. 33

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Graduatoria

In vigore dal 5 lug 2001
1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione e del voto ottenuto nel colloquio. 2. Sulla base del punteggio finale, la commissione, individuata ai sensi dell', forma la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il candidato più anziano in ruolo. 3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori della selezione.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;236#art-33