Art. 9
9 / 24In vigore dal 15 giu 2001
1. Il pubblico ministero, quando riceve comunicazione del ricorso immediato ai sensi dell' del decreto legislativo, ne dà immediato avviso al giudice al quale abbia già presentato richiesta di archiviazione per gli stessi fatti.
2. Il giudice, se non ha già disposto l'archiviazione, trasmette gli atti al pubblico ministero.
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