Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 15 giu 2001
1. La polizia giudiziaria, compiuti gli atti indicati nell' del decreto legislativo, trasmette, se necessario, per gli adempimenti di cui all'articolo 366 del codice di procedura penale, gli originali dei relativi verbali alla segreteria del pubblico ministero, trattenendone copia. 2. Quando il pubblico ministero non assume la direzione delle indagini, copia degli atti svolti personalmente dallo stesso a norma dell' del decreto legislativo è trasmessa alla polizia giudiziaria. La trasmissione è annotata nel registro delle attività del pubblico ministero.
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