Art. 4
4 / 24In vigore dal 15 giu 2001
1. Nella formazione dei fascicoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all' del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334.
2. Nel caso in cui sia presentato ricorso immediato al giudice ai sensi dell' del decreto legislativo, la cancelleria provvede a formare apposito fascicolo, che deve contenere:
a) l'originale del ricorso e gli allegati, con la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero;
b) l'atto di costituzione di parte civile;
c) le richieste presentate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo;
d) il decreto di convocazione delle parti, con le relative notificazioni al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore nonché alle persone offese non ricorrenti;
e) la querela di cui il giudice abbia disposto l'acquisizione;
f) le liste di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo.
3. Nei casi in cui il giudice provvede a norma dell'articolo 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo, la cancelleria trasmette il fascicolo di cui al comma 2 al pubblico ministero.
Storico versioni
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