Art. 8 · Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie
Titolo III

Art. 8

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Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie

In vigore dal 20 giu 2001
1. In caso di catastrofi naturali o gravi crisi umanitarie, come definite nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, su proposta del Ministero degli affari esteri, sentito il Paese o i Paesi interessati, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può annullare, totalmente o parzialmente, il debito derivante da crediti di aiuto, quando l'operazione comporti un effettivo alleviamento delle condizioni delle popolazioni interessate. 2. L'annullamento è comunicato ai Paesi partecipanti al Club di Parigi ed al Paese o ai Paesi interessati per il tramite dei normali canali diplomatici.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-04-04;185#art-8