Art. 6 · Stipula e contenuto degli accordi
Capo II

Art. 6

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Stipula e contenuto degli accordi

In vigore dal 20 giu 2001
1. Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipula, ai fini della riduzione del debito ai sensi dell', comma 4, della citata legge n. 209 del 2000, accordi intergovernativi bilaterali con le competenti autorità dei Paesi interessati nel pieno rispetto delle intese tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi. 2. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono: a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di riduzione; b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare per l'operazione di riduzione.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-04-04;185#art-6