Titolo II
Art. 5
5 / 9Sospensione degli accordi
In vigore dal 20 giu 2001
1. L'uso illecito degli aiuti di cui alla legge 25 luglio 2000, n. 209, consiste nel venir meno del rispetto delle condizioni fissate dall', comma 2, della legge stessa. L'accertamento dell'uso illecito compete al Ministero degli affari esteri.
2. Nel caso di accertamento di uso illecito degli aiuti la sospensione dell'accordo è preceduta da una consultazione, multilaterale o bilaterale, con il Governo beneficiario finalizzata all'acquisizione di eventuali, ulteriori elementi di valutazione. La consultazione si intende svolta con esito negativo se il Governo beneficiario non dà seguito alla richiesta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. La sospensione è disposta dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-04-04;185#art-5