Art. 4 · Categorie di documenti soggette a differimento

Art. 4

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Categorie di documenti soggette a differimento

In vigore dal 2 ago 2001
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è differito l'accesso ai sottoelencati documenti sino a quando la conoscenza degli stessi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa: a) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso e a procedimenti di selezione e reclutamento del personale fino alla conclusione delle procedure concorsuali; b) documentazione concernente i ricorsi amministrativi fino al completamento della fase istruttoria; c) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione o decadenza dall'impiego fino al perfezionamento degli stessi; d) atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilità dirigenziale, amministrativa, contabile e penale, nonché rapporti e denunce agli organi giudiziari ed agli uffici di procura presso la Corte dei conti fino alla conclusione dei procedimenti pendenti; e) documentazione riguardante inchieste ispettive ovvero indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici e privati su cui questa amministrazione esercita la vigilanza fino alla conclusione delle stesse; f) segnalazioni, atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni fino a quando, in ordine ad essi, non sia stata conclusa l'istruttoria del relativo procedimento; g) documenti relativi a procedure concorsuali per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonché atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso è consentito mediante estratto esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa o ente richiedente, fino alla conclusione delle procedure di scelta del contraente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 14 marzo 2001 Il Ministro: Nesi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 219
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urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:2001-03-14;292#art-4