Art. 3 · Limiti di spesa

Art. 3

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Limiti di spesa

In vigore dal 29 giu 2001
1. Sono finanziabili le spese di cui all' del presente decreto relative a interventi di cui alle ipotesi sub b), c) e d), il cui costo di realizzazione non sia inferiore a cinque miliardi di lire. 2. Ad eccezione delle richieste avanzate dai Commissari straordinari di cui all'articolo 14 della legge n. 144/1999, che vengono soddisfatte per intero, nel caso in cui le altre richieste risultino nel loro complesso eccedenti rispetto alla capienza del fondo, le singole richieste di finanziamento possono essere ridotte, sentita l'Amministrazione interessata, in misura proporzionale, fatte comunque salve le priorità di cui all', comma 1.
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