Art. 2 · Disposizioni generali
Titolo II

Art. 2

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Disposizioni generali

In vigore dal 7 apr 2001
1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell' del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'assegno è concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si verifica uno dei seguenti casi: a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e può far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3; b) quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto ad una delle prestazioni di cui all', derivanti dallo svolgimento per almeno tre mesi di attività lavorativa, e la data di uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia superiore a quello del godimento delle suddette prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi; c) quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3. c) quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3. 2. La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 3. L'assegno è concesso per uno dei seguenti eventi: a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all' del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea, deve altresì essere in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo; b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2 luglio 2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento al sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni; con esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b, della stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell', comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lett. a), della citata legge n. 194 del 1983. 4. Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di maternità sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all', comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da danni di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità. 5. Nel casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo. 6. L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternità erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente articolo è concesso limitatamente alla quota differenziale.
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