Titolo I
Art. 1
1 / 25Ridefinizione dei contributi di maternita
In vigore dal 7 apr 2001
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela della maternità;
Visto, in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del medesimo articolo 49;
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternità;
Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 15 luglio 1999, n. 306, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, che detta disposizioni regolamentari attuative dei citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;
Considerato che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e 14 della legge n. 488 del 1999, si rende necessario apportare modificazioni alla disciplina prevista nel suddetto decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che è opportuno dettare altresì ulteriori disposizioni al fine di chiarire, precisare ed integrare alcuni aspetti della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare e di maternità ed assicurare l'uniformità nei procedimenti di concessione dei benefici;
Considerato, altresì, che, a norma dell' del decreto legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi che ne disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 130 del 2000;
Sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/870/UL/648 del 20 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
(Ridefinizione dei contributi di maternita)
1. Per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministeri vigilanti.
2. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.
3. Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le prestazioni di maternità di cui al medesimo articolo 49, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2 dell' della legge 11 dicembre 1990, n. 379.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-1