Art. 8 · Disposizioni finali e di rinvio

Art. 8

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Disposizioni finali e di rinvio

In vigore dal 8 feb 2001
1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione recante anche disposizioni per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure. 3. Ai sensi dell', comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 581, 582, 585, 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 4. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 dicembre 2000 Il Ministro: De Mauro Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2001 Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 9
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