Art. 3
3 / 11Determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo
In vigore dal 31 dic 2000
1. L'ufficio regionale o provinciale, ricevute le richieste di cui all', ne controlla la regolarità effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate ai sensi del successivo , comma 5, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all', comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.
2. Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, l'ufficio regionale o provinciale compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'ufficio tecnico di finanza (UTF) ed al comando della Guardia di finanza, competenti per territorio; entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di cui all', comma 9.
3. L'ufficio regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito libretto di controllo, distinto per provincia, previa annotazione degli elementi di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché, limitatamente ai soggetti di cui all', comma 1, lettere a) e c), anche degli elementi di cui al citato , comma 1, lettera f), ed indica su di esso i quantitativi di prodotti determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Il libretto di cui al comma 3 può essere sostituito dalla carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, a condizione che in essa siano contenuti tutti gli elementi di cui al medesimo comma 2 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste per tale libretto dal presente regolamento. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, in base all'articolo 15 del già citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono determinate le modalità di collegamento, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra l'anagrafe delle aziende agricole e gli uffici regionali o provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-12-11;375#art-3