Art. 10 · Monitoraggio e valutazione

Art. 10

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Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 20 feb 2001
1. A livello nazionale viene attivato un sistema di monitoraggio e di valutazione dell'IFTS, integrato anche con le attività svolte dalle regioni in relazione ai programmi finanziati dal Fondo sociale europeo, secondo le linee guida definite dal Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, adottate con gli accordi di cui all', comma 3. Alle relative spese si fa fronte con le risorse di cui al citato articolo 69, comma 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 31 ottobre 2000 Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 19
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