Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 gen 2001
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministero del commercio con l'estero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 ottobre 2000 Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2000 Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 129
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