Art. 2
2 / 2In vigore dal 13 gen 2001
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministero del commercio con l'estero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2000
Il Ministro: Letta
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2000
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 129
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2000-10-24;391#art-2